Art. 6.

      1. Le pensioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono costituite da versamenti effettuati durante il periodo lavorativo. Esse devono essere proporzionali ai contributi versati e sono oggetto di trattativa in sede sindacale. Non possono essere pignorate per più di un quinto del loro ammontare, fermi restando i valori minimi. La loro indicizzazione è uguale a quella prevista per i lavoratori in attività.
      2. Le pensioni conseguite per attività prestate al servizio dello Stato devono essere uguali per uguali periodi di servizio prestati nella medesima posizione gerarchica.

 

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